Legge n. 413 del 12 ottobre 1993
Le "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" prevedono che "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art.2, comma 1), e che "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art 3, comma 2).
Gli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena che intendono dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale possono farlo in qualsiasi momento del percorso universitario utilizzando il modulo allegato. Il modulo, compilato in duplice copia, deve essere presentato all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento. Una delle copie sarà restituita, timbrata e/o controfirmata dal Direttore, all'obiettore.
La stessa procedura può essere seguita dal personale del Dipartimento, sia strutturato che non strutturato.